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Opposizione al Decreto Ingiuntivo
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Il decreto
ingiuntivo è l’imposizione data dal
giudice al debitore, affinchè rispetti l’obbligazione assunta (es.
pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile
determinata) entro un determinato tempo (in genere 40
giorni).
Contro il decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dal decreto stesso (normalmente 40 giorni).
Trascorso questo termine, il decreto diventa esecutivo ed il creditore
può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
MA NON TUTTO E' PERDUTO, PUOI ANCORA DIFENDERTI
Le Sezioni Unite della cassazione civile, con la recente sentenza n° 9479 del 06/04/2023, ai sensi dell’art. 363 comma 3, c.p.c., ed a seguito delle decisioni del 17 maggio 2022 della CGUE, Corte di Giustizia dell'Unione europea: sentenza in C-600/19; sentenza in cause riunite C-693/19; C-831/19; C-725/19; C-869/19, hanno stabilito che:
Quando in un contratto sono contenute clausole vessatorie, il giudice competente, su richiesta dell’opponente tardivo, deve garantire ai consumatori la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo, pignoramento e/o esecuzione, anche se questo non è stato contestato ed è divenuto definitivo (art. 640, ex 649, ex 650 cpc)
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