Statuto Confcontribuenti Italia - Confcontribuenti Italia

( Associazione a tutela dei Debitori )
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Statuto Confcontribuenti Italia


    


       

Associazione Confcontribuenti Italia c.f. 93061000712


STATUTO


Art. 1

E’ costituita sotto la denominazione di CONFCONTRIBUENTI ITALIA, un’associazione che rappresenta, assiste e tutela i contribuenti nei confronti di tutti quegli Enti pubblici e privati, che hanno capacità impositiva in materia di tasse, imposte, fisco e tributi di ogni genere. L’associazione interviene con ogni mezzo legale nei confronti di: istituti di credito, finanziarie, istituzioni di recupero credito pubbliche e private, enti pubblici di previdenza sociale ed assistenziale, nonché persone fisiche e società che con illeciti ed abusi danneggiano il contribuente. L’associazione rappresenta sia persone fisiche che giuridiche, con o senza scopi di lucro. In particolare l’associazione perseguirà l’acquisizione di sempre maggior tutela in favore dei propri associati. Rientra nei fini dell’associazione, l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci. Per meglio raggiungere lo scopo sociale, l’associazione promuove ed organizza incontri, dibattiti e corsi di formazione professionale per i soci. Possono aderire alla Confcontribuenti Italia, persone fisiche, Enti, società nonché associazioni che ne condividono le finalità statutarie. L’associazione agisce in tutto il territorio Europeo e può attivare sedi, delegazioni e rappresentanze territoriali. L’associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. La denominazione Confcontribuenti Italia ed il suo simbolo sono un marchio registrato.


Art. 2

Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’associazione opera attraverso il lavoro volontario dei soci e ispira la propria azione ai principi della Costituzione Italiana.
L’associazione:

-Promuove, l'associazionismo in tutte le sue forme purché in linea con le leggi penali dello Stato Italiano, anche in collaborazione con associazioni e gruppi affini; -Promuove ed organizza campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mas-media; -Organizza incontri e seminari e corsi di formazione; -Realizza pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie; -Promuove iniziative legislative e normative a qualsiasi livello; -Assume incarichi per conto di cittadini ed aziende al fine di assisterli e tutelarli contro ogni forma di abuso - Organizza iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie, anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre ed intrattenimenti in genere; -Agisce in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei contribuenti; -Assume la rappresentanza dei contribuenti, sia in ambito civile che penale . -Promuove la presenza attiva e sistematica dell’associazione in tutte le sedi Italiane od internazionali, ed in particolare dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche dei contribuenti; -Promuove l’assistenza legale, fiscale e tributaria ed ogni servizio utile allo sviluppo della vita associativa; -Può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dal direttivo per il conseguimento dello scopo associativo; -Può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni Italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Art. 3

L’associazione ha sede legale in Roma alla via Antonio Ciamarra, 259. Lo spostamento della sede legale, non richiede una modifica statutaria, ma viene deliberata dal Direttivo.


Art. 4

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.


Art. 5

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Confcontribuenti Italia si avvale:

-Delle quote sociali;

-Dei contributi di sostenimento

-Di ogni altra entrata proveniente all’associazione in ragione ed in conformità degli scopi sociali;


Art. 6

Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.

Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, è fatto l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.


Art. 7

I soci possono essere: Fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.


Art. 8

-I soci fondatori, sono soci di diritto con facoltà di voto

-Sono soci ordinari, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividendo e accettando gli scopi dell’associazione vengono iscritti nel registro della Confcontribuenti Italia e si obbligano a rispettarne lo statuto. Essi hanno diritto di voto.

-Sono soci sostenitori, tutte le persone fisiche e giuridiche che sostengono l'associazione con contributi in danaro. Essi non sono iscritti nel registro dei soci e non hanno diritto di voto.

-Possono essere soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. I soci onorari sono proposti dal Direttivo ed hanno diritto di voto.


L’iscrizione a socio, si intende valida per 12 mesi con decorrenza dalla data di iscrizione.

L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’approvazione del presidente del Direttivo


Art. 9

Le decisioni deliberate dal direttivo in conformità delle leggi vigenti e per il beneficio degli associati, sono inappellabili



Art. 10

L’iscrizione impegna il socio a tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. Il socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’associazione ed è automaticamente dichiarato decaduto dalla qualifica di socio.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta indirizzata al Direttivo.

Il socio dimissionario, non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato.

La quota ed il contributo associativo non sono restituibili, ne trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.


Art. 11

Con esclusione dei soci fondatori, la qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b)per incompatibilità del comportamento del socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.


Art. 12

Gli organi dell’associazione sono: a)L’assemblea dei soci; b) Il Direttivo;


Art. 13

L’assemblea dei soci:

-Elegge il Direttivo;

-Stabilisce gli obbiettivi di politica dell’associazione fino all’assemblea successiva;

L’assemblea dei soci può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta di almeno il 60% degli iscritti aventi diritto di voto.


Art. 14

L’assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è convocata con preavviso di dieci giorni esposto nei locali della sede legale.

L’assemblea ordinaria dei soci: determina i programmi generali dell’associazione, esprime pareri, approva il bilancio economico e finanziario dell’associazione, elegge il Direttivo.

L’assemblea straordinaria dei soci, si riunisce per deliberare l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione nonché sulla destinazione dei beni sociali.


Art. 15

L’assemblea ordinaria dei soci, è convocata:

-dal presidente entro il 30 aprile di ogni anno per gli adempimenti dei compiti previsti dall’art. 14;

-dai 2/3 del direttivo

Art. 16

L’assemblea ordinaria dei soci, è presieduta dal Presidente in carica ed in sua assenza dal vice Presidente o dal Segretario, ed è valida con la presenza in prima convocazione, della metà + 1 degli associati aventi diritto al voto.

La seconda convocazione dell'assemblea dei soci, può essere indetta anche nella stessa giornata e non meno di un’ora dalla prima ed è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.


Art. 17

Le votazioni dell’assemblea dei soci sarà per alzata di mano. Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli interventi aventi diritto al voto.


Art. 18

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno degli intervenuti aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti.


Art. 19

L’associazione è retta dal Direttivo che è composta da: Presidente, vice Presidente e Segretario

Il Direttivo dura in carica cinque anni dalla data di elezione.

Il Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.


Art. 20

Quando nel Direttivo, per qualsiasi motivo, venga a ridursi il plenum dei componenti, subentreranno in carica altri soci suggeriti dal Presidente.


Art. 21

Il Direttivo ha le seguenti mansioni:

-Promuove le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione, autorizzando le spese relative per la ordinaria e straordinaria amministrazione;

-Esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle delibere dell’assemblea regionale dei soci;

-Delibera sulla convocazione dell’assemblea dei soci, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’associazione;

-Decide l’ammontare della quota di iscrizione per i nuovi soci e delle contribuzioni straordinarie;

-Sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci eventuali proposte di modifiche dello statuto, nonché di scioglimento e di liquidazione dell’associazione;

-Affida nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o soci, con o senza compenso;

-Elegge il tesoriere dell’associazione;

-Svolge in generale qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento dei suoi scopi sociali


Art. 22

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta la metà + 1 dei componenti. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la metà +1 dei componenti.

Art. 23

Il Presidente è l’organo di rappresentanza unitaria dell’associazione, a lui competono la convocazione degli organismi dirigenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’associazione. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Direttivo e può essere rieletto. Il presidente presiede sia le riunioni dell’assemblea dei soci che quelle del Direttivo, in caso di sua assenza lo sostituiscono nell’ordine il vice Presidente o il Segretario. Il Presidente nomina il vice Presidente ed il Segretario i quali coadiuvano il Presidente che può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.

Il Segretario promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione, coordina e da impulso all’attività delle delegazioni periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.


Art. 24

L'associazione può costituire sedi, delegazioni e rappresentanze in tutto il territorio Europeo.

Tutte le sedi, delegazioni e rappresentanze sono tenute all’osservanza dello statuto e delle direttive operative elaborate ed approvata dal Direttivo della Confcontribuenti Italia.

Tutte le sedi, delegazione e rappresentanze territoriali hanno autonomia contabile.


Art. 25

Tutte le richieste di adesione alla qualifica di socio, devono essere presentate al Direttivo della Confcontribuenti Italia.


Art. 26

Per ogni controversia, tra la sede Nazionale e le delegazioni periferiche, che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto, deciderà il giudice competente.


Art. 27

Il patrimonio della Confcontribuenti Italia, è costituito dalle quote associative, dai contributi di sostenimento e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.

Confcontribuenti Italia, non può distribuire tra gli associati utili di qualunque natura, avanzi di gestione o patrimonio, salvo diverse disposizioni legislative. Tutti gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali ed in quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 28

L’esercizio sociale dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.


Art. 29

Il Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all’Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della Confcontribuenti Italia può essere deciso soltanto dall’assemblea straordinaria dei soci, convocata con delibera del Direttivo.

Il patrimonio della Confcontribuenti Italia, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 62.

L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.


Art. 30

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.


 
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